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REGIO DECRETO 30 aprile 1924, n. 965

Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. (024U0965)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/11/1935)
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Testo in vigore dal:  10-7-1924 al: 3-4-1936
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti i Nostri decreti 3 febbraio 1901, n. 31; 21 giugno 1885, n. 3413 e 3 dicembre 1896, n. 592 con i quali furono rispettivamente approvati i regolamenti per i ginnasi e licei; per le scuole tecniche e gl'istituti tecnici e per le scuole complementari e normali;
Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054 riguardante il nuovo ordinamento dell'istruzione media;
Veduto il Nostro decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, che approva gli orari e i programmi d'esame per regi istituiti medi d'istruzione;
Ritenuta l'opportunità di emanare un regolamento unico sull'ordinamento interno delle giunte per l'istruzione media istituite dal suddetto Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e dei regi istituti medi d'istruzione;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La presidenza della giunta per l'istruzione media, di cui all'art. 29 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, spetta, in mancanza o in assenza del provveditore agli studi, al professore universitario o a chi vi sia stato nominato per eminenti meriti letterari o scientifici.

Le funzioni di segretario sono eserciate dal professore ordinario d'istituto medio di secondo grado.