REGIO DECRETO 30 aprile 1924, n. 965

Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. (024U0965)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/11/1935)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-7-1924
al: 3-4-1936
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti i Nostri decreti 3 febbraio 1901, n. 31; 21 giugno 1885,  n.
3413 e 3 dicembre 1896, n. 592 con  i  quali  furono  rispettivamente
approvati i regolamenti per i ginnasi e licei; per le scuole tecniche
e gl'istituti tecnici e per le scuole complementari e normali; 
 
  Veduto il Nostro decreto 6 maggio  1923,  n.  1054  riguardante  il
nuovo ordinamento dell'istruzione media; 
 
  Veduto il Nostro decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, che approva  gli
orari e i programmi d'esame per regi istituiti medi d'istruzione; 
 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   emanare   un   regolamento   unico
sull'ordinamento  interno  delle  giunte   per   l'istruzione   media
istituite dal suddetto Nostro decreto 6 maggio 1923, n.  1054  e  dei
regi istituti medi d'istruzione; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione di concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La presidenza della giunta per l'istruzione media, di cui  all'art.
29 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, spetta, in  mancanza  o  in
assenza del provveditore agli studi, al professore universitario o  a
chi  vi  sia  stato  nominato  per  eminenti   meriti   letterari   o
scientifici. 
 
  Le funzioni di segretario sono eserciate dal  professore  ordinario
d'istituto medio di secondo grado.