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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3282

Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio. (023U3282)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1924
Il testo di legge annesso al provvedimento è stato pubblicato nel SO relativo alla GU n. 117 del 17-05-1924
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
Testo in vigore dal:  1-6-1924 al: 30-6-2002
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VITTORIO EMANUELE III

RER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di stato per le finanze, di concerto col Guardasigilli Ministro per la giustizia, e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato il testo di legge allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, portante il titolo di:

«Legge sul gratuito patrocinio».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - A. DÈ STEFANI - OVIGLIO.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 121. - GRANATA.