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REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. (023U3267)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1924
L'Errata-Corrige (in G.U. 31/05/1924, n. 128) ha modificato il tipo di provvedimento da Regio decreto-legge a Regio decreto.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2013)
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vigente al 06/11/2024
Testo in vigore dal: 1-6-1924
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601,  e  della  potesta'  concessagli  con
l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e con l'art. 3 della
legge 19 dicembre 1920, n. 1778, di estendere le leggi del Regno alle
nuove Provincie con le necessarie disposizioni di coordinamento; 
 
  Visti i seguenti provvedimenti legislativi aventi vigore nel Regno:
legge 20 giugno 1871, n. 283; legge 29 maggio 1873, n. 1387; legge  4
luglio 1874, n. 2011; legge 4 marzo 1876, n. 3713;  legge  20  giugno
1877, n. 3917; legge 11 aprile 1886, n. 3794; legge 1° marzo 1888, n.
5238; legge 29 dicembre 1901, n. 535; R. decreto 2 febbraio 1902,  n.
18; legge 31 marzo 1904, n. 140; testo unico 25 luglio 1904, n.  523;
legge 23 giugno 1906, n. 255; legge 19 luglio 1906, n. 379;  legge  5
maggio 1907, n. 257; legge 14 luglio 1907, n.  539;  testo  unico  10
novembre 1907, n. 844; legge 9 luglio 1908, n. 445;  legge  2  giugno
1910, n. 277; legge 22 dicembre 1910, n. 919; legge 3 marzo 1912,  n.
134; testo unico 21 marzo 1912, n. 442; legge 14 luglio 1912, n. 834;
R. decreto-legge 6 maggio 1915, n. 589; decreto-legge Luogotenenziale
11 novembre 1915, n. 1633; decreto-legge Luogotenenziale  9  novembre
1916, n. 1596; decreto Luogotenenziale  26  luglio  19.17,  n.  1299;
decreto-legge   Luogotenenziale   2   settembre   1917,   n.    1597;
decreto-legge Luogotenenziale 4 ottobre 1917 n.  1605;  decreto-legge
Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256; decreto-legge Luogotenenziale
29  agosto  1918;  n.  1340;  legge  15  dicembre  1918,   n.   1881;
decreto-legge Luogotenenziale 5 gennaio 1919,  n.  60;  decreto-legge
Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 86; decreto legge Luogotenenziale
9 marzo 1919, n. 350; decreto legge Luogotenenziale 23 marzo 1919, n.
461; R. decreto-legge 8 luglio 1919,  n.  1271;  R.  decreto-legge  4
gennaio 1920, n. 38; R. decreto-legge  7  aprile  1921,  n.  640;  R.
decreto 28 ottobre 1921, n. 2156; R. decreto-legge 19 novembre  1921,
n. 1723; R. decreto-legge 23 Ottobre 1922, n. 1375; R.  decreto-legge
15 gennaio 1923, n. 363; R.  decreto  3  maggio  1923,  n.  1217;  R.
decreto 7 giugno 1923, n. 1349; R. decreto 6 settembre 1923, n  2125;
decreto legge 7 ottobre 1923, n. 2282; R. decreto 11  novembre  1923,
n. 2395; R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2579; R. decreto  2  dicembre
1923, n. 2700; R. decreto 6 dicembre 1923, n.  2788;  R.  decreto  23
dicembre 1923, n. 2965; 
 
  Nonche' i seguenti provvedimenti legislativi  aventi  vigore  nelle
nuove Provincie: prescrizioni 24  dicembre  1839,  n.  30357  per  il
Tirolo; ordinanza governatoriale 13 luglio  1844,  numero  7507,  per
Gorizia e Gradisca; legge imperiale 3 dicembre 1852,  B.  L.  I.,  n.
250; legge 19 febbraio 1873, Boll. prov.  n.  20,  per  la  Dalmazia;
ordinanza Ministeriale 3 luglio 1873, n. 6953, per l'Impero; legge  9
novembre 1880, Boll. prov. n. 2 ex 1881, per la  Dalmazia;  legge  27
dic. 1881, Boll. prov.  n.  5,  per  l'imboschimento  del  Carso  nel
territorio di Trieste; notificazione Luogotenenziale  4  marzo  1882,
Boll. prov. n. 9, per il Litorale;  legge  11  novembre  1883,  Boll.
prov. n. 11, ex 1884, per l'Istria;  legge  9  dicembre  1883,  Boll.
prov. n. 13, per l'imboschimento del Carso nella  Contea  principesca
di Gorizia e  Gradisca;  notificazione  Luogotenenziale  24  febbraio
1884, Boll. prov. n. 12, per il Litorale;  ordinanza  Luogotenenziale
1° giugno 1884, Boll. prov. n. 12, per il Litorale; legge  30  giugno
1884, B. L. I., n. 117 per l'Impero; legge 7 febbraio 1888, B. L. I.,
n. 17 per l'Impero; ordinanza Luogotenenziale 19 novembre 1891, Boll.
prov. n. 43, per il Tirolo; legge 24 maggio 1893, Boll. prov. n.  34,
per la regione del Carso nel Margraviato d'Istria;  legge  21  agosto
1894, Boll. prov. n. 21, per il Carso delle isole del Quarnero; legge
5 giugno 1897, Boll. prov. n.  21,  per  la  Contea  principesca  del
Tirolo;  legge  16  dicembre   1908,   Boll.   prov.   n.   10,   per
l'imboschimento del Margraviato d'Istria; legge 4 gennaio 1909, B. L.
I. n. 4, per l'Impero; ordinanza Luogotenenziale 26 maggio  1911,  n.
900-6, per la Contea principesca del Tirolo; legge 9 settembre  1912,
Boll. prov. n. 22, per la Contea principesca di Gorizia  e  Gradisca;
legge 29 ottobre 1912, Boll. prov. n. 22, per la Dalmazia;  legge  12
dicembre 1912, Boll. prov.  n.  34,  per  la  Contea  principesca  di
Gorizia e Gradisca; legge 12 maggio 1913, Boll. prov. n. 17,  per  la
Dalmazia; 
 
  Ritenuta l'urgenza di coordinare ed  unificare  con  gli  opportuni
adattamenti e  le  necessarie  modificazioni  tutte  queste  varie  e
complesse disposizioni in materia di boschi e di terreni di montagna; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto con i Nostri Ministri Segretari  di
Stato per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto,  per  la
guerra, per la marina, per le finanze e per i lavori pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono sottoposti a vincolo per  scopi  idrogeologici  i  terreni  di
qualsiasi  natura  e  destinazione  che,  per  effetto  di  forme  di
utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7,  8  e
9,  possono  con  danno  pubblico  subire  denudazioni,  perdere   la
stabilita' o turbare il regime delle acque.