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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3256

Testo unico delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi. (023U3256)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/04/1939)
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Testo in vigore dal:  8-4-1924 al: 18-4-1933
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con le leggi 14 aprile 1921, n. 491, e 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici a termini degli articoli 14 e 15 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con il Presidente del Conisglio, Ministro per l'interno e con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato il testo unico delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, annesso al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Carnazza - Dè Stefani - Corbino.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1924.

Atti del Governo, registro 222, foglio 143. - Granata.