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REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3164

Nuovo ordinamento delle Soprintendenze alle opere di antichità e d'arte. (023U3164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1973)
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Testo in vigore dal:  28-2-1924

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La cura degli interessi archeologici e artistici è affidata, alla dipendenza del Ministero dell'istruzione pubblica, alle Soprintendenze alle opere di antichità e d'arte, alle quali spettano, pertanto, le funzioni di tutela e di conservazione, di cui alle leggi 20 giugno 1909, n. 364; 23 giugno 1912, n. 688, e 11 giugno 1922, n. 788.