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REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2895

Istituzione ed erezione in Ente morale del « Consiglio nazionale di ricerche » e della « Unione accademica nazionale ». (023U2895)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/1943)
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Testo in vigore dal:  31-1-1924 al: 29-6-1932
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Riconosciuta la opportunità che l'Italia partecipi ai lavori indetti dal « Consiglio internazionale di ricerche » e dalla « Unione accademica internazionale »;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per gli affari esteri e col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono istituiti in Roma, ed eretti in Enti morali:

il « Consiglio nazionale di ricerche » aderente al « Consiglio internazionale di ricerche » sedente in Bruxelles;

la « Unione accademica nazionale » aderente alla « Unione accademica internazionale » pure residente a Bruxelles.

Scopi delle due istituzioni sono quelli previsti dagli statuti delle due istituzioni internazionali cui aderiscono.