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REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2895

Istituzione ed erezione in Ente morale del « Consiglio nazionale di ricerche » e della « Unione accademica nazionale ». (023U2895)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/1943)
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Testo in vigore dal: 6-3-1943
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione di poteri conferiti al Governo  con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Riconosciuta la  opportunita'  che  l'Italia  partecipi  ai  lavori
indetti dal « Consiglio internazionale di ricerche » e dalla « Unione
accademica internazionale »; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione di concerto col Ministro per gli affari esteri  e
col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono istituiti in Roma, ed eretti in Enti morali: 
 
  E' istituito in Roma ed e'  eretto  in  ente  morale  il  Consiglio
nazionale delle ricerche. ((4)) 
 
  la  «  Unione  accademica  nazionale  »  aderente  alla  «   Unione
accademica internazionale » pure residente a Bruxelles. (3) 
 
  Scopi delle due istituzioni  sono  quelli  previsti  dagli  statuti
delle due istituzioni internazionali cui aderiscono. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 21 giugno 1938, n. 1031 ha disposto (con l'art. 5,  comma  1)
che "L'Unione Accademica  nazionale,  istituita  ed  eretta  in  ente
morale con R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2895, e coordinata, con
la istituzione della Reale Accademia d'Italia con Regio decreto-legge
8 aprile 1929-VII, n. 617,  e'  soppressa  e  le  sue  funzioni  sono
assunte dal Consiglio nazionale delle Accademie". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il Regio D.L. 4 marzo 1943, n. 62 ha disposto (con l'art. 1,  commi
1 e 2) che "Il Consiglio nazionale delle ricerche, istituito in  Roma
col R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2895, e' il Supremo  Consiglio
scientifico-tecnico dello Stato ed e' posto alle  dirette  dipendenze
del DUCE del Fascismo, Capo del Governo. 
  Esso e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico ed  ha
gestione autonoma".