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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2840

Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. (023U2840)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2010)
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Testo in vigore dal:  1-7-1924 al: 15-9-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione di poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e ad interim degli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1




L'art.
5. del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, 17 agosto 1907, n. 638, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Il Consiglio di Stato si divide in cinque sezioni. Le prime tre sono consultive e trattano gli affari relativi ai diversi ministeri, secondo il reparto che sarà fissato annualmente con decreto Reale.

Le altre due sezioni costituiscono il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Il reparto dei ricorsi fra esse è devoluto al presidente del Consiglio di Stato con l'assistenza dei presidenti delle sezioni medesime.

Ogni sezione è presieduta dal presidente proprio. Il presidente del Consiglio di Stato presiede le adunanze generali, e le adunanze plenarie indicate nel secondo comma dell'art. 13 del presente decreto, e può presiedere le sezioni consultive nelle quali reputi intervenire»,

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Nota redazionale
Il testo delle premesse è riportato già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/01/1924, n. 10 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.