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REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2788

Provvedimenti per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri Enti. (023U2788)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-1-1924 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge comunale e provinciale;
Riconosciuta la necessità di disciplinare la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I Comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli, comunque loro appartenenti, mediante aziende speciali, da costituirsi nei modi stabiliti dal presente decreto, quando, tenuto conto dell'importanza economica di detti beni, tale forma di gestione si manifesti possibile e conveniente.

In tal caso essi godranno di un contributo, da parte delta Stato, nella misura che potrà estendersi fino al 75 per cento dello stipendio assegnato al personale tecnico, e fino al 50 per cento dello stipendio assegnato al personale di custodia assunto in servizio per il funzionamento dell'azienda stessa, rimanendo ogni altra spesa a totale carico dell'Ente.

La misura del contributo e la sua durata, non inferiore a cinque anni, sono fissate con decreto del Ministro per l'economia nazionale.