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REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2657

Tabella indicante le occupazioni, che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692. (023U2657)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023)
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Testo in vigore dal:  5-1-1924

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;
Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del decreto-legge suddetto, approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvata la tabella annessa al presente decreto, vista d'ordine Nostro dal Ministro proponente, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1953.

VITTORIO EMANUELE.

Corbino.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 18 dicembre 1923.

Atti del Governo, registro 219, foglio 132. - Granata.