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REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2579

Norme per il funzionamento del Consiglio superiore dell'economia nazionale. (023U2579)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-12-1923 al: 14-11-1925
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, con cui si provvede alla ripartizione dei servizi del Ministero dell'economia nazionale e si costituisce il Consiglio superiore dell'economia nazionale;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il Consiglio superiore dell'economia nazionale istituito a norma degli articoli 22-25 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, è composto di n. 45 membri nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, sentiti, ove occorra, i corpi tecnici, le associazioni, organizzazioni o gli Enti interessati alle materie di competenza del Consiglio predetto.

Ne fanno parte di diritto i capi di servizio del Ministero dell'economia nazionale.

La ripartizione dei membri del Consiglio superiore nelle tre sezioni previste all'art. 23 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, sarà fatta con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Quando il Consiglio superiore debba occuparsi di argomenti interessanti altra Amministrazione dello Stato, questa sarà invitata a designare un suo rappresentante, il quale parteciperà ai lavori del Consiglio con voto deliberativo.