stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1923, n. 2282

Modificazioni alle disposizioni in vigore in materia d'incoraggiamento alla silvicoltura ed alla pastorizia. (023U2282)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/11/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  22-11-1923 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Riconosciuta la necessità di modificare le disposizioni in vigore in materia d'incoraggiamento alla silvicoltura e alla pastorizia per aumentarne l'efficacia e meglio armonizzarle con gli interessi pubblici;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia, nazionale, di concerto con quelli dell'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per i lavori pubblici e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il primo comma dell'art. 29 della legge 2 giugno 1910, numero 277, con le modificazioni di cui all'art. 1, comma 7, del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1723, è sostituito dalle disposizioni seguenti:

Il Ministero dell'economia nazionale è autorizzato ad accordare gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, nonché premi nella misura non superiore ai due terzi della relativa spesa, determinata insindacabilmente dall'Amministrazione forestale quando ne riconosca l'opportunità, potrà altresì accordare gratuitamente i semi e le piantine occorrenti e nel caso che non abbia fornito gratuitamente tali materiali, nella determinazione del premio sarà tenuto conto anche del costo delle piantine e dei semi impiegati nelle colture.

I premi come pure i semi e le piantine saranno concessi solo nel caso che trattasi di terreni soggetti od assoggettabili al vincolo forestale a norma delle leggi vigenti.

Se però la formazione e ricostituzione di boschi siano state iniziate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, detti premi saranno concessi anche se i terreni non si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, sempre quando i rispettivi proprietari abbiano osservate le norme di cui all'articolo 132 e seguenti del regolamento, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 188.