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REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 1966

Modicazioni all'art. 35 del regolamento per l'esercizio dei Magazzini generali. (023U1966)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  16-10-1923 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il regolamento contenente le discipline doganali per l'esercizio dei magazzini generali, approvato con R. decreto n. 1371 (Serie II) del 4 maggio 1873;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'articolo 35 del regolamento, contenente le discipline doganali per l'esercizio dei Magazzini generali, approvato con R. decreto n. 1371 (Serie II) del 4 maggio 1873, è modificato come appresso:

«Nello scarico delle partite allibrate a debito dell'Amministrazione esercente non sarà tenuto conto delle differenze provenienti da cali di deposito, purché non oltrepassino i limiti di tolleranza stabiliti dall'articolo 239 del regolamento doganale.

Oltre i cali determinati dall'art. 239 del regolamento doganale, per le seguenti merci estere, depositate nei Magazzini generali, sono concessi i cali annuali per ciascuna di esse indicati:

1° Caffè in grani e in pellicole: 1,2 per cento;

2° Paraffina solida: 2 per cento;

3° Nitrato di sodio raffinato: 2 per cento;

4° Spiriti in recipienti di legno: 7 per cento;

5° Oli vegetali in recipienti di legno: 4 per cento.

Oltre i limiti di cui al precedente articolo si procederà ai sensi dell'articolo 84 della legge doganale e dell'articolo 330 del relativo regolamento».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.


VITTORIO EMANUELE.


Mussolini - Dè Stefani.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1923.

Atti del Governo, registro 216, foglio 105. - Granata.