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REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1396

Riforme alla legge 4 maggio 1898 sui Monti di Pietà. (023U1396)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  21-7-1923 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.
In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro dell'industria e del commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I Monti di Pietà sono distinti in due categorie:

Appartengono alla prima categoria i Monti, che, per il rilevante ammontare dei depositi fruttiferi, da essi ricevuti, abbiano assunto carattere prevalente di istituti di credito; appartengono alla seconda gli altri.

I Monti di prima categoria sono soggetti alla legge 15 luglio 1888, n. 5446, e alle susseguenti modificazioni, e quelli di seconda categoria alle norme in vigore per le istituzioni di pubblica beneficenza, salvo per gli uni e per gli altri l'applicazione della legge 4 maggio 1898, numero 169, modificata secondo le disposizioni contenute negli articoli seguenti.