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REGIO DECRETO 29 marzo 1923, n. 800

Che determina la lezione ufficiale dei nomi dei comuni e di altre località dei territori annessi. (023U0800)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 15/11/2024
Testo in vigore dal:  27-4-1923

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentita la Commissione che fu istituita con il Nostro decreto 20 gennaio 1921, con l'incarico di stabilire i criteri di massima per la scelta dei toponimi nei territori annessi e di proporre la lezione ufficiale dei nomi dei Comuni, delle frazioni e delle altre località abitate dei territori predetti;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli effetti di cui negli articoli seguenti, sono pubblicati gli uniti elenchi di nomi dei Comuni e di altre località delle nuove Provincie del Regno, visti e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'interno.

Lo stesso Ministro è autorizzato a pubblicare, con proprio decreto, agli effetti medesimi, gli elenchi che successivamente si rendessero necessari, e ad introdurre le variazioni occorrenti in quelli allegati al presente decreto.

Per i nomi di luogo non compresi negli elenchi uniti al decreto - e cioè per i nomi delle località minori, e delle sedi d'uffici che venissero nuovamente costituiti, ed in generale per tutti i nomi degli Enti geografici e topografici non ancora fissati ufficialmente - le Autorità e le Amministrazioni accoglieranno intanto le forme adottate nei Prontuari e Repertori della Reale Società geografica italiana.