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REGIO DECRETO 17 dicembre 1922, n. 1882

Relativo al riconoscimento dei servizi pregovernativi degli insegnanti dei Regi Istituti nautici. (022U1882)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge n. 1601, in data 3 dicembre 1922 che conferisce i pieni poteri al Governo del Re;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro della marina, di concerto col Ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I capi d'Istituto e gli insegnanti di ruolo dei Regi Istituti nautici che, anteriormente alla nomina ad impiego stabile, abbiano prestato prima dell'applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, servizio continuativo per almeno un anno scolastico, in qualità di incaricati fuori ruolo, nelle scuole medie e normali potranno chiedere il riconoscimento del servizio prestato, ai fini del conseguimento del diritto a pensione o indennità in base al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 ed al R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970.

I capi d'Istituto e gli insegnanti che si avvarranno di tale facoltà saranno sottoposti ad una ritenuta straordinaria pari a quella stabilita dall'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, commisurata allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti e da versarsi entro i termini perentori e le modalità che saranno stabilite nel nuovo regolamento che deve essere emanato in esecuzione del detto R. decreto e della legge 21 agosto 1921, numero 1144.