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REGIO DECRETO 29 ottobre 1922, n. 1825

Che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario. (022U1825)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Veduto il R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 34, con il quale il Governo del Re fu autorizzato a compilare il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario;
Veduto il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, composto di 179 articoli, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE

FACTA. BERTINI.

Visto il guardasigilli: OVIGLIO