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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 422

Contenente emendamenti al D. L. 6 febbraio 1919, n. 107 recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche e al R. decreto 12 febbraio 1922, n.214, che ebbe a modificarlo. (023U0422)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  30-3-1923 al: 12-5-2000
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visti il D. L. 6 febbraio 1919, n. 107, recante nuove norme per la esecuzione delle opere pubbliche ed il R. D. 12 febbraio 1922, n. 214, che vi ha apportati emendamenti;
Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1177, contenente provvedimenti contro la disoccupazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici di concerto coi Ministri dell'Interno, delle Finanze, della Guerra, della Marina e del Lavoro e Previdenza sociale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le opere pubbliche dello Stato si eseguono in base a progetti compilati dagli uffici del Genio Civile o da altri uffici tecnici governativi civili o militari ed approvati nei modi stabiliti dal presente decreto.

Se la speciale natura delle opere lo consenta o motivi d'urgenza lo richiedano la compilazione dei progetti può anche essere affidata a professionisti privati, secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro competente che potrà anche affidare ad essi la direzione dei lavori.

L'incarico di compilare un progetto non conferisce al privato professionista alcun titolo per la direzione o l'esecuzione dell'opera.