stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 7 gennaio 1923, n. 17

Che dispone la revisione generale degli estimi catastali. (023U0017)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  2-2-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, con la quale il Governo del Re è autorizzato a riordinare il sistema tributario;
Vista la legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, sul riordinamento dell'imposta fondiaria e le altre che successivamente la modificarono;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, interim per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le tariffe d'estimo dei catasti per qualità e classi in vigore nel Regno saranno rivedute e portate a rappresentare la parte dominicale del reddito medio ordinario continuativo ritraibile dai terreni per unità di superficie al 1° gennaio 1914.

Con criterio analogo saranno riveduti i valori-base degli estimi degli altri catasti, coi metodi che meglio si adattano alle condizioni particolari di ciascuno.

Per le Provincie e per i distretti di Agenzia nei quali è in corso la formazione del nuovo catasto, il Ministero delle finanze determinerà, secondo lo stadio dei lavori, se si dovrà procedere alla revisione delle tariffe e dei valori-base dei catasti antichi, e alla attivazione del nuovo catasto con tariffe riferite al 1° gennaio 1914.

Tutte le operazioni predette saranno eseguite a cura dell'Amministrazione del catasto o dei servizi tecnici di finanza.