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REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1922, n. 1375

Che reca disposizioni aggiuntive alla legge 2 giugno 1910, n. 277, sul Demanio forestale di Stato. (022U1375)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/1922
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-11-1922 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 2 giugno 1910, n, 277, portante provvedimenti per il Demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della selvicoltura;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi Nostri ministri dell'interno, della giustizia e affari di culto e per il tesoro; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Nella legge 2 giugno 1910, n. 277, sul Demanio forestale di Stato sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 24.-bis. - Ove per inosservanza dei piani economici approvati o prescritti dall'autorità forestale, per colpa o negligenza degli amministratori, venga gravemente minacciata la esistenza e la normale produzione dei boschi e terreni di cui all'art. 24, il ministro di agricoltura potrà con suo decreto, sentito il Comitato tecnico del Consiglio superiore delle foreste, affidarne temporaneamente la gestione all' azienda del Demanio forestale di Stato, che li amministrerà con i criteri tecnici con cui gestisce le foreste demaniali.

Contro tale decreto è ammesso, nei modi o termini di legge, il ricorso alla 5ª sezione del Consiglio di Stato.

La impugnativa però non potrà produrre effetto sostitutivo.

Art. 24.-ter - La consegna all'Amministrazione di detti boschi o terreni verrà fatta dagli amministratori nel termine prescritto dal decreto, di cui al precedente articolo. In caso di rifiuto l'Amministrazione forestale si intenderà immessa nel possesso di essi alla scadenza del termine, di cui sopra, previa compilazione di apposito verbale di consistenza, fatto in contraddittorio di un funzionario delegato dal prefetto.

Art. 24. quater - L' Amministrazione, entrata in possesso del fondo, provvederà alla compilazione ed esecuzione di un apposito piano di Governo, nonché al regolamento dell' esecuzione dei diritti di servitù e uso civico, in quanto esistano ed alla esecuzione di tutti i lavori necessari per riportare il bosco o terreno alla sua normale produzione continuativa.

Art. 24.-quinquies. - La gestione statale durerà fino a tanto che non siano cessate completamente le cause che alla gestione medesima hanno dato luogo, e il fondo abbia ripreso la sua normale produzione, o fino alla decisione favorevole sul ricorso di cui all'art. 24-bis.

La riconsegna dei fondi, di cui trattasi, agli Enti proprietari, verrà fatta, in entrambi i casi, in seguito a decreto dello stesso Ministro di agricoltura.

Art. 24.-sexies- Le spese per la gestione di detti boschi e terreni, esclusi gli stipendi al personale statale, saranno prelevate dalle entrate dei boschi e terreni stessi. Le eccedenze attive si verseranno all'Ente proprietario e, in quanto si tratti di boschi demaniali, al Comune in conformità dell'ultimo capoverso dell'articolo 24. Le eccedenze passive andranno invece provvisoriamente a carico dell'Azienda del Demanio forestale di Stato, la quale resta autorizzata a rivalersene sulle future entrate, che a questo scopo rimarranno vincolate fino a totale estinzione del debito.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA - BERTINI - TADDEI -
ALESSIO - PARATORE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.