stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 30 settembre 1922, n. 1290

Contenente le tabelle degli stipendi nonchè le relative norme di carriera per il personale contemplato dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale. (022U1290)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  15-10-1922 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;
Vista la legge 22 agosto 1922, n. 1169 che proroga le disposizioni contenute nella legge predetta;
Udita la Commissione parlamentare di cui all' articolo 2 della detta legge 13 agosto 1921, n. 1080;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro del tesoro, di concerto con gli altri ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Senza pregiudizio delle tabelle numeriche da emanarsi ai sensi della legge 13 agosto 1921 n. 1080, prorogata con la legge 22 agosto 1922, n. 1169, e fermo il limite massimo di spesa stabilito rispettivamente dagli articoli 1 e 2 delle leggi medesime, sono approvate le tabelle degli stipendi contenute negli allegati A e B annessi al presente decreto, firmati, d'ordine Nostro, dal presidente del Consiglio dei ministri.

Le tabelle nn. 3 e 4, concernenti rispettivamente il personale d'ordine e il personale subalterno delle amministrazioni centrali, si applicano a tutti i personali d'ordine subalterni ed equiparati, il cui trattamento non sia regolato da altre apposite tabelle comprese negli allegati suddetti.

Il disposto del precedente comma non riguarda i personali civili di ruolo appartenenti alle amministrazioni militari dipendenti dal ministero della guerra, per i quali sarà provveduto ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 22 agosto 1922, n. 1169.