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LEGGE 11 giugno 1922, n. 778

Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico. (022U0778)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-7-1922 al: 28-10-1939
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Art. 1




Sono dichiarate soggette a speciale protezione le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale e della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.

Sono protette altresì dalla presente legge le bellezze panoramiche.