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REGIO DECRETO 12 novembre 1921, n. 2137

Che approva il regolamento per il personale salariato degli ospedali e dei manicomi. (021U2137)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  27-4-1922 al: 30-1-1924
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonché le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 18 luglio 1904, n. 390, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento per il personale salariato degli ospedali e dei manicomi.

Detto regolamento sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.