stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 agosto 1921, n. 1144

Che converte in legge, apportandovi modificazioni, il Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, circa il trattamento di quiescenza del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, ed il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario e di studi superiori. (021U1144)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-9-1921 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dai deputati hanno approvato;

Noi abbinino sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Convertito in legge il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, portante miglioramenti al trattamento di quiescenza del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, con le modificazioni seguenti:

All'art. 2 (lettera d) sostituire: «Siano collocati a riposo su domanda o d'ufficio quando abbiano compiuti 40 anni di servizio, ovvero 65 di età con 20 di servizio o per effetto di altre leggi speciali».

All'art. 4, comma 1° e 2°, dopo le parole: del pensionato che abbia contratto matrimonio», inserire le altre «prima o». Al comma ultimo del medesimo articolo, sostituire: «Sono parificati ai figli minorenni, i Figli e le figlie nubili maggiorenni, purché sia provato che al giorno della morte dell'impiegato erano ancora a suo carico e che siano inabili a qualsiasi lavoro o nullatenenti.

All'art. 7 aggiungere: «In nessun caso la pensione potrà superare l'ultimo stipendio di attività di servizio».

All'art. 11 aggiungere i seguenti capoversi:

«La tabella n. 1 richiamata dall'art. 79, testo unico, 21 febbraio 1895, n. 70, è sostituita dalla nuova tabella, di assimilazione annessa alla presente legge.

«Anche per le pensioni della specie resta salva la disposizione del precedente art. 7».

All'art. 13, sostituire il seguente: «Gli impiegati civili forniti di laurea o di diploma di studi superiori, quando questo titolo sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo, oppure sia richiesto dagli attuali ordinamenti come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo nella categoria cui ossi appartengono, potranno domandare che siano loro riconosciuti utili, agli effetti del conseguimento del diritto a pensione o indennità o relativa liquidazione degli assegni, tanti anni quanti corrispondono, sino al limite massimo della durata legale dei relativi corsi superiori, agli anni di studi compiuti prima dell'ammissione in servizio di ruolo o dell'assunzione in servizio straordinario riscattato a norma del successivo art. 14

Di tale facoltà potranno avvalersi anche i professori di Università o di altri Istituti di istruzione superiore, per gli anni di durata legale del corso compiuto ed attinente alla materia insegnata.

Gli impiegati, ai quali, oltre alla laurea o al diploma di studi superiori, siano stati richiesti come condizione necessaria, corsi speciali o di perfezionamento successivi a quelli anzidetti, potranno domandare che siano loro riconosciuti anche gli anni corrispondenti alla durata legale dei detti corsi.

A tale fine saranno tenuti, a pena di decadenza, al pagamento di un contributo pari alla ritenuta stabilita dall'art. 1° del presente decreto, per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti utili agli effetti suddetti, da versarsi colle modalità e nei termini perentori che saranno stabiliti nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto».

All'articolo 14 sostituire il seguente:

«Gli impiegati civili di ruolo che anteriormente alla nomina dell'impiego stabile abbiano, in seguito a nomina ministeriale o di autorità delegate, prestato servizio continuativo in qualità di straordinario avventizio, commesso gerente demaniale e simile, non utile agli effetti della liquidazione degli assegni in base al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, potranno chiedere il riconoscimento di non più di dieci anni di servizio prestato in tale qualità, purché non anteriore all'età di 18 anni.

Gli impiegati che si avvarranno di tale facoltà saranno tenuti, a pena di decadenza, al pagamento di un contributo pari alla ritenuta stabilita dall'art. 1 del presente decreto, commisurato allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti, da versarsi con le modalità e nei termini perentori che saranno stabiliti nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto».

«Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicalo pure agli impiegati civili di ruolo provenienti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il loro precedente servizio compiuto sotto l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; nonché agli agenti provenienti dal R. Ispettorato generale delle strade ferrate.

All'art. 22 sostituire il seguente:

«Le disposizioni del presente decreto, in quanto non siano contrarie ad altre disposizioni riguardanti specificamente la materia delle pensioni militari, saranno con le modalità da stabilirsi mediante decreto Reale, estese anche ai militari di tutti i gradi dell'esercito e della marina con la stessa decorrenza di cui all'art.
21».

All'art. 23 sostituire il seguente:

«Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impiegati in servizio alla data di attuazione del decreto stesso ed alle loro famiglie.

«Per gli impiegati che verranno assunti dopo tale data saranno, con successivo provvedimento, stabilite norme speciali».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

De Nava.

Visto, il Guardasigilli: Rodinò.