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REGIO DECRETO 26 dicembre 1920, n. 1957

Che stabilisce la misura della retribuzione per gli insegnanti delle scuole di magistero, annesse alle Facoltà di lettere e di scienze. (020U1957)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-3-1921 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per le scuole di magistero annesse alle Facoltà di lettere e filosofia e a quelle di scienze matematiche, fisiche e naturali, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1903, n. 549;

Veduto il decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1779;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La misura della retribuzione annua per gli insegnanti delle scuole di magistero, annesse alle Facoltà di lettere e filosofia e a quelle di scienze matematiche, fisiche e naturali, fissata in L. 400 dal decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1779, è ristabilita per il solo anno scolastico 1919-920 in L. 600, ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 6 dicembre 1903, n. 549.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Croce -.

Visto, il guardasigilli: Fera.