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REGIO DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1921, n. 77

Che accorda fino al 30 giugno 1921, l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali per gli oggetti offerti in dono ai danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 nella Garfagnana e nella Lunigiana. (021U0077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-2-1921 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità di esentare dai gravami doganali gli oggetti mandati in soccorso ai danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È accordato sino al 30 giugno 1921, l'esenzione al dal pagamento dei diritti doganali per gli oggetti provenienti dall'estero e dalle colonie ed offerti in dono ai danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 nella Garfagnana e nella Lunigiana.

Tale esenzione è concessa dal ministro delle finanze con le cautele necessarie e si estende agli oggetti già ammessi per la medesima ragione alla importazione nello Stato dal 1° dicembre 1920.