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LEGGE 4 ottobre 1920, n. 1476

Che converte in legge il decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, riguardante aumento del contributo obbligatorio a favore del Collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (020U1476)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/10/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1949)
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Testo in vigore dal: 1-3-1949
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 27 ottobre  1918,
n. 1725, riguardante aumento del contributo obbligatorio a favore del
Collegio-Convitto per gli orfani dei sanitari  italiani  in  Perugia,
introducendo nell'articolo unico del  decreto  predetto  le  seguenti
modificazioni:  alle  parole  «da  lire  sei  a  lire  dieci   annue»
sostituire: «da lire sei a  lire  ventiquattro  annue»  e  aggiungere
questo comma: «Il Governo, a partire  dall'esercizio  finanziario  in
corso, contribuira' con un sussidio annuo di lire ventimila». 
                                                        (1) (2) ((3)) 
 
  Ordiniamo che la presente,  munita  del  sigillo  dello  tato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a San Rossore, addi' 4 ottobre 1920. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                            Giolitti. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Fera. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio D.L. 3 marzo 1927, n. 331, convertito senza  modificazioni
dalla L. 23 giugno 1927, n. 1427, ha disposto (con  l'articolo  unico
commi  1  e  2)  che  "Dal  1°  gennaio  1927  il  contributo   annuo
obbligatorio stabilito dalla legge 4 ottobre 1920, n. 1476, a  favore
dell'Opera pia nazionale di assistenza per gli  orfani  dei  sanitari
italiani in Perugia (Collegio-convitto per gli  orfani  dei  sanitari
italiani) e' elevato da L. 24 a L. 60. 
  A decorrere  dall'esercizio  finanziario  1927-1928  il  contributo
governativo stabilito con la citata legge 4 ottobre 1920, n. 1476,  a
favore del predetto istituto e' elevato da L. 20,000 a L. 50,000". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il  Regio  D.L.  27  settembre  1938,  n.  1825,  convertito  senza
modificazioni  dalla  L.  2  giugno  1939,  n.  739,  nel  modificare
l'articolo unico, comma 1 del  Regio  D.L.  3  marzo  1927,  n.  331,
convertito senza modificazioni dalla L. 23 giugno 1927, n.  1427,  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Dal 1° gennaio
1938 il contributo annuo obbligatorio stabilito dal R.  decreto-legge
3  marzo  1927,  n.  331,  a  favore  dell'Opera  pia  nazionale  per
l'assistenza agli  orfani  dei  sanitari  italiani,  in  Perugia,  e'
stabilito nella misura di una lira per ogni cento lire degli  assegni
ordinari, al netto delle quote a favore degli Istituti di  previdenza
o Monte pensioni, sotto qualsiasi titolo e  denominazione,  percepiti
dai sanitari a carico dei  bilanci  delle  pubbliche  Amministrazioni
alla cui dipendenza prestano servizio". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 31 gennaio 1949, n. 21, nel modificare l'art. 1, comma 1  del
Regio D.L. 27 settembre 1938, n. 1825, convertito senza modificazioni
dalla L. 2 giugno 1939,  n.  739,  che  a  sua  volta  ha  modificato
l'articolo unico, comma 1 del  Regio  D.L.  3  marzo  1927,  n.  331,
convertito senza modificazioni dalla L. 23 giugno 1927, n.  1427,  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Dal 1  gennaio
1948  il  contributo  obbligatorio  dovuto,   a   norma   del   regio
decreto-legge 27 settembre 1938, n. 1825, convertito in blocco  nella
legge 2 giugno 1939, n. 739, dai  sanitari  dipendenti  da  pubbliche
Amministrazioni all'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani  di
sanitari italiani, con sede in Perugia, e' elevato dall'1  al  2  per
cento".