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LEGGE 4 ottobre 1920, n. 1476

Che converte in legge il decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, riguardante aumento del contributo obbligatorio a favore del Collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (020U1476)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/10/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1949)
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Testo in vigore dal:  1-3-1949
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, riguardante aumento del contributo obbligatorio a favore del Collegio-Convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, introducendo nell'articolo unico del decreto predetto le seguenti modificazioni: alle parole «da lire sei a lire dieci annue» sostituire: «da lire sei a lire ventiquattro annue» e aggiungere questo comma: «Il Governo, a partire dall'esercizio finanziario in corso, contribuirà con un sussidio annuo di lire ventimila».
(1) (2)
((3))


Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello tato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE

Giolitti.

Visto, Il guardasigilli: Fera.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 3 marzo 1927, n. 331, convertito senza modificazioni dalla L. 23 giugno 1927, n. 1427, ha disposto (con l'articolo unico commi 1 e 2) che "Dal 1° gennaio 1927 il contributo annuo obbligatorio stabilito dalla legge 4 ottobre 1920, n. 1476, a favore dell'Opera pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia (Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani) è elevato da L. 24 a L. 60.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1927-1928 il contributo governativo stabilito con la citata legge 4 ottobre 1920, n. 1476, a favore del predetto istituto è elevato da L. 20,000 a L. 50,000".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio D.L. 27 settembre 1938, n. 1825, convertito senza modificazioni dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 marzo 1927, n. 331, convertito senza modificazioni dalla L. 23 giugno 1927, n. 1427, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Dal 1° gennaio 1938 il contributo annuo obbligatorio stabilito dal R. decreto-legge 3 marzo 1927, n. 331, a favore dell'Opera pia nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, in Perugia, è stabilito nella misura di una lira per ogni cento lire degli assegni ordinari, al netto delle quote a favore degli Istituti di previdenza o Monte pensioni, sotto qualsiasi titolo e denominazione, percepiti dai sanitari a carico dei bilanci delle pubbliche Amministrazioni alla cui dipendenza prestano servizio".
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 31 gennaio 1949, n. 21, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 27 settembre 1938, n. 1825, convertito senza modificazioni dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, che a sua volta ha modificato l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 marzo 1927, n. 331, convertito senza modificazioni dalla L. 23 giugno 1927, n. 1427, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Dal 1 gennaio 1948 il contributo obbligatorio dovuto, a norma del regio decreto-legge 27 settembre 1938, n. 1825, convertito in blocco nella legge 2 giugno 1939, n. 739, dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni all'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani di sanitari italiani, con sede in Perugia, è elevato dall'1 al 2 per cento".