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REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1920, n. 232

Che istituisce il cap. 233-bis-A nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-920. (020U0232)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 luglio 1922, n. 896 (in G.U. 13/07/1922, n. 164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-3-1920 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-920, è istituito il capitolo n. 233-bis-A «Spese per la formazione delle mappe geometriche particellari nelle Provincie che ne sono sprovviste» con lo stanziamento di lire unmilionecinquecentomila (L. 1.500.000).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA - SCHANZER - TEDESCO.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.