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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 1 maggio 1919, n. 2523

Che autorizza la traduzione in contratto definitivo del compromesso col comune di Torino, aggiuntivo alla convenzione 26 novembre 1915, per la permuta d'immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città. (019U2523)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1920
Decreto-Legge Luogotenenziale 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-2-1920 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
por grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la convenzione 26 novembre 1915, stipulata tra lo Stato ed il comune di Torino, in conformità del compromesso 1° giugno 1914, approvato col decreto-legge Luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 879 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 stesso mese ed anno) mediante cui, per completare convenientemente la sistemazione dei servizi militari allogati in detta città è stata convenuta la permuta di determinati immobili demaniali in uso militare con altri di proprietà comunale o che il Comune predetto si obbligò di acquistare e di cedere all'Amministrazione dello Stato;
Riconosciuta la necessità e la convenienza, in ispecie per le attuali eccezionali circostanze create dallo stato di guerra, che siano protratte la decorrenza e la scadenza dei vari termini fissati nella convenzione 26 novembre 1915, apportando alla convenzione stessa le conseguenti modificazioni che sono state concretate nella bozza del compromesso accettato dal Consiglio comunale di Torino con la deliberazione del 1° marzo 1918, approvata dall'autorità tutoria in data 20 maggio successivo;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro della guerra, di concerto col ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È autorizzata la traduzione in contratto definitivo dell'unita bozza di compromesso col comune di Torino, accettata dal Consiglio comunale con la surrichiamata deliberazione consiliare, mediante cui, ferma ed inalterata restando in ogni altra sua parte la convenzione 26 novembre 1915, si è convenuto di protrarre senza alcuna distinzione e senza alcuna corrisponsione di compensi i vari termini stabiliti nella convenzione stessa e le scadenze dei pagamenti che il Comune e l'Amministrazione militare si sono rispettivamente assunti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando - Caviglia - Meda.

Visto, Il guardasigilli: Mortara.