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DECRETO REALE 13 novembre 1919, n. 2072

Che ammette al voto nelle prossime elezioni politiche i militari smobilitati del R. esercito e della R. marina ancorchè non iscritti nelle liste elettorali. (019U2072)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-11-1919 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico della legge elettorale politica approvato con Nostro decreto 2 settembre 1919, n. 1495;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nelle prossime elezioni generali politiche saranno ammessi a votare, ancorché non iscritti nella lista degli elettori della sezione o nell'elenco di cui all'art. 5 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, i militari smobilitati del Regio esercito e della Regia marina purché presentino al presidente dell'ufficio elettorale il foglio di congedo illimitato o di licenza illimitata o il decreto di promozione ad ufficiale, ed un certificato del sindaco comprovante la loro residenza nel Comune. Nel certificato il sindaco indicherà anche la sezione nella quale le persone anzidette potranno votare, avendo cura di assegnarle alternativamente alle sezioni che presentano il minor numero di elettori iscritti.

I documenti sopraccennati terranno luogo del certificato di cui all'art. 39 per l'accesso alla sala della votazione e saranno trattenuti dal presidente del seggio per essere rimessi, al termine delle operazioni elettorali, al sindaco del Comune, che ne curerà la restituzione agli interessati.