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REGIO DECRETO-LEGGE 2 settembre 1919, n. 1709

Che dà facoltà all'Istituto italiano di credilo fondiario di costituire nella propria sede una sezione autonoma per il credito ed il risparmio. (019U1709)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 luglio 1922, n. 1158 (in G.U. 25/08/1922, n.200).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-10-1919 al: 16-5-1941
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, numero 646;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'Istituto italiano di credito fondiario ha facoltà di costituire nella propria sede una sezione per il credito ed il risparmio, diretta ad incoraggiare i miglioramenti dell'agricoltura, le irrigazioni, le bonifiche, l'edilizia ed altre opere di pubblica utilità, mediante le operazioni di cui agli articoli 3 e 4. La sezione sarà autonoma con proprio bilancio dell'entrata e della spesa e con gestione e fondo di riserva distinti.

Avrà pure il proprio Comitato ed il proprio Collegio sindacale. I membri di questo Comitato fanno parte del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto.