stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 11 settembre 1919, n. 1674

Che proibisce agli Istituti ed ai cittadini italiani di contrarre prestiti e di assumere partecipazione finanziaria fuori del Regno senza il consenso preventivo del ministro del tesoro. (019U1674)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/09/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 23-9-1919
al: 2-6-1938
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dei poteri conferiti con la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro segretario di Stato  per  il  tesoro,  di
concerto con quelli per  l'industria,  commercio  e  lavoro,  per  le
finanze e per la grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Nessuna operazione  di  prestito  potra'  essere  fatta  e  nessuna
partecipazione finanziaria potra' essere assunta fuori  del  Regno  e
delle colonie italiane di diretto dominio da Istituti o da  cittadini
italiani senza il previo  consenso,  da  darsi  caso  per  caso,  dal
ministro del tesoro con suo decreto. 
 
  Nei  casi  di  inosservanza  di  questa  disposizione  il  capitale
impiegato in ogni singola  operazione  e'  sottoposto  ad  una  tassa
straordinaria del 25%,  che  viene  accertata  e  riscossa  nei  modi
stabiliti per l'imposta sui  redditi  di  ricchezza  mobile,  escluso
qualunque ricorso  all'autorita'  giudiziaria.  L'accertamento  e  la
riscossione  sono   eseguite   a   carico   solidale   del   titolare
dell'operazione e di ciascuna delle persone che vi hanno preso parte,
anche come semplici intermediari. 
 
  Nulla   e'   innovato   alle   altre   disposizioni   del   decreto
Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 696. 
 
  Il presente decreto entrera' in  vigore  nel  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 11 settembre 1919. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                        NITTI - SCHANZER - FERRARIS - 
                                           TEDESCO - MORTARA. 
 
  Visto, Il guardasigilli: MORTARA.