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REGIO DECRETO-LEGGE 2 settembre 1919, n. 1633

Recante provvedimenti per l'incremento della produzione agraria. (019U1633)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-9-1919 al: 4-5-1920
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro, della grazia e giustizia e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Per provvedere alle necessità concernenti l'incremento della produzione agraria, con speciale riferimento ai cereali, legumi e tuberi commestibili, e alle necessità delle popolazioni agricole, il Ministero per l'agricoltura, e, per sua delegazione, i prefetti possono avvalersi, fino al 31 dicembre 1920, delle disposizioni del decreto Luogotenenziale 30 ottobre 1915, n. 1570, a favore di Associazioni agrarie od Enti, legalmente costituiti.

L'occupazione temporanea di terreni sui quali vertano questioni di usi civici, non può essere dissenta che a favore dell'Associazione agraria o dell'Ente che rappresenta gli utenti.

La durata della occupazione non può oltrepassare i quattro anni.

Il decreto di occupazione non è soggetto ad impugnazione.

Al proprietario sarà corrisposta un'equa indennità. In mancanza di accordo, questa è stabilita da un Collegio di arbitri nominati, uno dall'Associazione o Ente, un altro dal proprietario degli immobili occupati. Il Collegio è presieduto dal presidente del tribunale che ha giurisdizione nel capoluogo della Provincia, o da un giudice da lui delegato.

Contro le decisioni del Collegio di arbitri ed entro il perentorio temine di 15 giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, è ammesso soltanto ricorso innanzi al Comitato istituito con l'art. 13 del decreto Luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 147.

Non è dato alcun reclamo contro le decisioni del Comitato.