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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1919, n. 1426

Che stabilisce l'interpretazione degli articoli 36 e 39 del testo unico 2 gennaio 1913, n 453 (libro III, parte 3ª), circa la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, e degli articoli 25 e 31 del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, circa quella per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali. (019U1426)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/1924)
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Testo in vigore dal:  1-9-1919

Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le disposizioni contenute negli articoli 36 e 39 (2° comma) del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III parte terza.

Viste le disposizioni contenute nell'art. 25 quinto comma e 31 ultimo comma del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali, approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, estesa ai salariati degli enti stessi con la legge 11 giugno 1916, n. 720;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. l

Gli articoli 36 e 39 (2° comma del testo unico 2 gennaio 1913 n. 453, libro III, parte terza, e gli articoli 25 (5° comma) e 31 (ultimo comma) del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, sono interpretati come segue:

Nel riparto degli assegni di cui al 2° comma dell'art. 39 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte terza, la quota a carico degli enti con regolamenti speciali di pensione deve essere determinata in rapporto a tutti gli anni di regolare servizio resi dal sanitario presso gli enti stessi anteriormente alla data della sua iscrizione alla Cassa. Le disposizioni dell'articolo 36 riguardano unicamente i servizi prestati presso enti senza regolamenti speciali di pensione.

Il decennio di contribuzione di cui al 5° comma dell'art. 25, ed all'ultimo comma dell'art. 31 del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali, coincide col decennio di iscrizione, escluso quindi da detto decennio il periodo di servizio riscattato agli effetti degli assegni di riposo.