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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 17 giugno 1919, n. 1325

Che modifica il 1° comma dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 406, relativamente alle concessioni di viaggi ai giornalisti. (019U1325)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-8-1919 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazie di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il primo comma dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 406, è modificato come segue:

«Ai giornalisti italiani ed ai corrispondenti residenti in Italia dei principali giornali esteri, che facciano del giornalismo la loro professione esclusiva, abituale e retribuita, potranno essere concessi annualmente dodici biglietti di andata e ritorno a tariffa militare col bollo ed un biglietto di andata e ritorno per la famiglia con le riduzioni di cui all'art. 6 della presente legge.

Ai giornalisti italiani ed ai direttori e redattori dei principali giornali esteri, che facciano del giornalismo la loro professione principale, abituale e retribuita, saranno annualmente concessi quattro biglietti di andata e ritorno a tariffa militare col bollo ed un biglietto pure di andata e ritorno per la famiglia con le riduzioni di cui al summenzionato art. 6».