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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 21 giugno 1919, n. 1086

Concernente le spese di mantenimento degli Istituti nautici e l'ordinamento del relativo personale insegnante. (019U1086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1918, ad eccezione degli articoli 7, 26, 30, 35, 45, 54 e 55 che entrano in vigore il 01/10/1919.
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 11 giugno 1922, n. 886 (in G.U. 11/07/1922, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-10-1918 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Nostri decreti 11 ottobre 1917 n. 1661; 10 gennaio 1918, n. 74, e 10 ottobre 1918, n. 1595;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Alle spese di mantenimento degli Istituti nautici contribuiscono lo Stato, le Provincie ed i Comuni, nelle misure indicate nei seguenti articoli.

Insieme alla Provincia ed al Comune, o in luogo di essi, possono contribuire, con lo Stato, enti di altra natura, secondo particolari convenzioni.