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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 13 aprile 1919, n. 579

Che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro. (019U0579)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-5-1919 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a noi delegata;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Ritenuta la opportunità di stabilire a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra norme speciali per una più breve pratica notarile nonché ai fini del conferimento dei posti di notaro;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il periodo di pratica notarile, richiesto dall'art. 5, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è ridotto ad un anno continuo per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno.

Il periodo suddetto è ridotto a sei mesi continui per coloro che si trovino nelle condizioni previste dal 1° capoverso del n. 5 dell'articolo stesso.