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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 21 aprile 1919, n. 603

Concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi che prestano l'opera loro alle dipendenze di altri. (019U0603)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1920
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/1924)
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Testo in vigore dal:  1-1-1920 al: 12-12-1922
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno col ministro delle colonie, col ministro di grazia, giustizia e dei culti, col ministro delle finanze, col ministro del tesoro, col ministro d'agricoltura e col ministro delle poste e dei telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È obbligatoria l'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi che hanno compiuta l'età di 15 anni e non superata quella di 65 anni, e che prestano l'opera loro alle dipendenze di altri nelle seguenti qualità:

1° operai, garzoni, apprendisti, inservienti, assistenti, commessi, sorveglianti ed impiegati delle industrie, dei commerci, dell'agricoltura, comprese la caccia e la pesca, dei pubblici servizi, delle professioni liberali, compresi i maestri ed istitutori privati, e coloro che lavorano a domicilio per conto di altri;

2° domestici e persone addette sotto qualsiasi denominazione ai servizi privati.

Fra le persole contemplate nel n. 1 del presente articolo sono compresi i mezzadri e gli affittuari che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive aziende.

Gli stranieri che lavorano nel Regno in una delle categorie indicate nel presente articolo sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione secondo le norme del presente decreto: essi però non sono ammessi a godere delle quote di integrazione dello Stato se non nel caso in cui uno speciale accordo con il loro paese di origine abbia assicurato ai cittadini italiani un trattamento di reciprocità.