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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 marzo 1919, n. 502

Che modifica quello 18 agosto 1918, n. 1149 contenente disposizioni relative al noleggio da parte dello Stato dei piroscafi della marina mercantile nazionale, nonchè al compenso di requisizione, alla assicurazione e perdita navi requisite. (019U0502)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/04/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-4-1919 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quelli della marina, della guerra, del tesoro, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. - A richiesta dei proprietari o degli armatori, i quali non vogliano valersi della facoltà prevista nel successivo art. 12-A, i piroscafi da carico di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, che, a datare dal giorno della entrata in vigore di questo decreto, saranno ammessi a far parte della marina mercantile nazionale non oltre il 31 dicembre 1920, se acquistati all'estero, e non oltre il 30 giugno 1921, se costruiti in Italia, saranno noleggiati dallo Stato per un periodo di due anni dal giorno della loro entrata in servizio effettivo.

Nel predetto periodo di noleggio è garantito l'ammortamento della differenza tra il valore iniziale del piroscafo e quello risultante dalla tabella annessa al presento decreto (allegato B).

Art. 2. - Il valore iniziale e la misura del nolo saranno determinati mediante convenzioni stipulate fra il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari e gli armatori o proprietari dei piroscafi.

In mancanza di accordo, la determinazione del valore iniziale e della misura del nolo è fatta dalla Commissione di requisizione istituita col R. decreto 21 gennaio 1915, n. 29, convertito nella legge 25 marzo 1917, n. 472, la quale delibera con l'intervento del rappresentante delle Società di navigazione, del rappresentante degli armatori e di un rappresentante dei costruttori navali, sentito l'armatore o il proprietario.

Il valore iniziale dei piroscafi è determinato:

a) per quelli acquistati all'estero, in una somma pari al prezzo di acquisto aumentata delle spese accessorie riconosciute necessarie, le quali non potranno in alcun caso superare il tre per cento del prezzo medesimo;

b) per quelli di nuova costruzione, in una somma pari al costo di costruzione, aumentata dell'utile normale del costruttore e della quota di ammortamento straordinario per i nuovi impianti e diminuita dei compensi di costruzione concessi col successivo art. 12-C;

c) per quelli riparati dopo che ne sia stato fatto l'abbandono per inabilità alla navigazione o per naufragio, in una somma non superiore all'indennizzo corrisposto dagli assicuratori, aumentata delle spese per le riparazioni e il salvataggio, ma non superiore al costo di costruzione in Italia, al tempo delle riparazioni di un piroscafo, che abbia le stesse caratteristiche;

d) per quelli provenienti dalla ricostruzione di scafi, in una somma non superiore al valore di un piroscafo nuovo, costruito in Italia al tempo della ricostruzione, ridotto in relazione all'età effettiva dello scafo e dell'apparato motore.

Il nolo comprenderà, oltre che la somma da ammortizzare secondo il capoverso dell'art. 1, l'interesse a scalare nella misura dell'8% sul capitale investito, tutte le spese di esercizio del piroscafo che gravano sull'armatore, una quota di utile industriale variabile da centesimi 50 a L. 1,50 per tonnellata-mese in rapporto al tonnellaggio di portata in peso morto della nave, in modo che la quota di ammortamento e l'interesse siano corrisposti al netto da qualsiasi onere.

Contro i deliberati della Commissione di requisizione è ammesso ricorso alla Commissione istituita col decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844.

Il ricorso deve essere presentato, sotto pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data in cui la deliberazione è stata notificata, a mezzo della capitaneria di porto, all'armatore o proprietario della nave.

Pendente il ricorso, saranno corrisposti provvisoriamente all'armatore o proprietario i quattro quinti della quota di ammortamento mensile calcolata sul valore iniziale da essi dichiarato.

Art. 4. - Nei casi preveduti dagli articoli 8 e 9 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1917, n. 874, dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, all. A, e dagli articoli 12, 17 e 19 di questo decreto, dalla somma da ammortizzare ai sensi del capoverso dell'art. 1, si deduce quella depositata per l'acquisto o per la costruzione di piroscafi in conformità delle citate disposizioni.

Nel caso di cui al menzionato art. 19, sarà dedotta soltanto la parte della somma depositata corrispondente al maggior valore assicurato dallo Stato, a norma dell'art. 16.

Art. 6. - Se, al termino del noleggio o al termine dell'eventuale successiva requisizione, il prezzo di mercato del piroscafo fosse inferiore al valore attribuito al piroscafo stesso, secondo la tabella allegata al presente decreto (allegato B), lo Stato assumerà a proprio carico la differenza di valore.

Il prezzo di mercato sarà determinato facendo la media tra i prezzi correnti, per navi similari, nell'ultimo trimestre del noleggio e quelli del trimestre immediatamente successivo al termine del noleggio stesso, e riducendo tale media del sette o del dieci per cento di essa, secondochè si tratti di piroscafi acquistati all'estero o costruiti in Italia.

Art. 7. - Il ministro dei trasporti potrà consentire che il noleggio cessi anche prima del compimento del biennio, secondo le norme che saranno stabilite nelle condizioni generali di noleggio di cui all'art. 11.