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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1919, n. 461

Recante norme per la concessione di opere di bonifica a Società e privati. (019U0461)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-4-1919 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e per l'agricoltura; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le Società o i singoli imprenditori i quali intendano chiedere la concessione di opere di bonifica a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, devono presentarne domanda al competente Ufficio del genio civile.

Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del domicilio del richiedente, debbono allegarsi:

a) una corografia con la proposta del perimetro della bonifica e la indicazione grafica delle opere da eseguire.

b) un progetto sommario di massima della bonifica;

c) i documenti atti a dimostrare l'idoneità tecnica e la capacità finanziaria ad eseguire le opere.

L'Ufficio del genio civile, accertata la regolarità degli atti, cura la inserzione per estratto della domanda nel Foglio degli annunzi.