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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1918, n. 1725

Concernente l'aumento del contributo obbligatorio stabilito dalla legge 2 luglio 1911, n. 725, a favore del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani. (018U1725)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/1918
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito con modificazioni dalla L. 4 ottobre 1920, n. 1476 (in G.U. 23/10/1920, n.251).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-12-1918 al: 22-10-1920
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla

proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Dal 1° gennaio 1919 il contributo obbligatorio stabilito dalla legge 2 luglio 1911, n. 725, a favore del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani con sede in Perugia, è elevato da lire 6 a lire 10 annue.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.