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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 29 agosto 1918, n. 1340

Che modifica l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1605, relativamente all'esercizio del pascolo dei boschi, sottoponendo le relative infrazioni alle pene sancite dalla legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917. (018U1340)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/1918
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293 (in G.U. 12/11/1923, n.265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-10-1918 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'articolo 1 del titolo I del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1605;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




All'articolo 1 del titolo I del decreto-legge 4 ottobre 1917, n. 1605, è sostituito il seguente:

Nei boschi vincolati di nuovo impianto, o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagl'incendi, non sarà permesso il pascolo se le giovani piante e i nuovi virgulti non abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non risentirne alcun danno.

Il pascolo sarà concesso dai Comitati forestali provinciali quando concorra il parere favorevole dell'ispettore forestale, salvo le disposizioni dell'art. 72 della legge 25 giugno 1906, n. 255 e 42 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

Sarà pure vietato il pascolo, su proposta degli ispettori forestali, nei boschi adulti troppo radi e deperienti, onde assicurarne la riproduzione.

Il pascolo delle capre è, di regola, vietato nei boschi vincolati, nei terreni rivestiti di cespugli utili per la consistenza del suolo.

I Comitati forestali, su proposta degli ispettori forestali, determineranno in quali terreni vincolati detto pascolo possa accordarsi.