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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 14 luglio 1918, n. 1142

Che abroga e sostituisce il decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1604, recante provvedimenti per il credito agli enti agrari del Lazio. (018U1142)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/1918
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-9-1918 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri delle finanze, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo

unico. Il decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1604, portante provvedimenti per il credito agli enti agrari del Lazio, è abrogato ed è sostituito col seguente:

Art. 1



Gli Istituti medesimi potranno anche effettuare anticipazioni per l'esecuzione dei miglioramenti anzidetti in base a certificati di avanzamento dei lavori rilasciati dal Ministero di agricoltura.

Art. 2. - L'Istituto nazionale di credito per la cooperazione è inoltre autorizzato a costituire depositi cauzionali e a fare credito agli enti agrari di cui sopra, per fornir loro i mezzi necessari per la conduzione dei terreni e l'ordinaria coltivazione di essi.

Art. 3. - A garanzia dei mutui di cui all'art. 1, gli enti agrari del Lazio rilasceranno agli Istituti sovventori regolare delegazione sull'esattore che riscuote tutte le entrate sociali nei modi e forme di cui all'art. 8 della legge 4 agosto 1894, n. 397. Può anche farsi luogo alla iscrizione ipotecaria sui beni del dominio collettivo.

Art. 4. - Gli enti agrari sono autorizzati a contrarre i mutui previsti dall'art. 1 con decreto del ministro per l'agricoltura, o, quando debba concedersi l'ipoteca sui beni del dominio collettivo, con decreto Reale su proposta del ministro stesso.

I mutui sono dall'Istituto sovventore notificati, per lettera raccomandata, al Ministero per l'agricoltura, che gli rilascerà un certificato di iscrizione d'impegno in bilancio sui competenti capitoli per la corrispondente annualità e per la quota d'interessi ai termini rispettivamente degli articoli 5 e 6.

Alle anticipazioni di cui al 1° capoverso dell'art. 1 sono applicabili le disposizioni di cui alla quarta parte dell'art. 7 della legge 12 luglio 1908, n. 444.

Art. 5. - Quando le entrate sociali riscosse nell'anno non coprono l'intero importo delle corrispondenti annualità dovute agli Istituti sovventori, lo Stato anticiperà la differenza. A tale fine sarà fatto uno stanziamento nel bilancio annuale del Ministero per l'agricoltura di L. 500 mila.

Le somme anticipate dallo Stato saranno rimborsate dagli enti agrari del Lazio nell'anno successivo con le entrate di cui all'articolo 3, salvo, in caso di insufficienza, a stabilirsi di ufficio dal Ministero per l'agricoltura, per l'anno stesso, un supplemento dei contributi sociali, da riscuotere il tutto con le forme ed i modi di cui all'art. 8 della legge 4 agosto 1894, n. 897.

Il rimborso avverrà a mezzo di versamenti da effettuarsi dall'esattore con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata.

Art. 6. - Il periodo di ammortamento dei mutui, ad annualità posticipate, avrà sempre inizio dal 1° gennaio e dovrà avere una durata non superiore ai 50 anni. Il debitore ha facoltà di estinguere i mutui anticipatamente.

Lo Stato concorrerà nel pagamento dell'interesse in misura non superiore al due per cento.

I mutui sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Art. 7. - I prestiti di qui all'art. 2 sono privilegiati sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi.

Tale privilegio segue immediatamente quello delle spese di giustizia agli effetti dell'art. 1959 del Codice civile e compete di diritto all'ente agrario o all'Istituto sovventore, ognuno per ciò che lo riguarda, per il solo fatto della concessione del prestito in danaro o in natura in confronto di chiunque possegga, coltivi, o conduca il terreno entro l'anno in cui scade la sovvenzione.

Art. 8. - Quando il debitore deteriora o distrae gli oggetti sottoposti al privilegio stabilito dall'articolo precedente, oppure impiega in tutto o in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, è punito con le pene comminate dall'art. 203 del Codice penale.

Art. 9. - Alle operazioni di credito agrario di cui all'art. 2 si applica il disposto degli art. 26 e 27 della legge 29 marzo 1906, n. 100.

Gli atti e contratti relativi ad acquisti, affrancazioni, mutui, nell'interesse degli enti agrari del Lazio sono scritti su carta da bollo da lire due, e ad essi si applica il disposto dell'art. 56 della legge 25 giugno 1882, n. 869 (serie 3ª).

Gli enti agrari di cui sopra e i loro utenti godranno, per i miglioramenti fondiari, e le trasformazioni colturali ereguite nei terreni appartenenti al dominio collettivo, nonché per gli atti di concessione dei terreni stessi in utenza, di tutti i benefici e le esenzioni fiscali di che agli articoli 19 e 21, secondo comma, 22 e 24 comma secondo, e 25 della legge (testo unico) 10 novembre 1905, n. 647, per il bonificamento dell'agro romano.

Art. 10. - Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO - MILIANI - MEDA -
NITTI - CIUFFELLI.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.