stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 6 dicembre 1917, n. 2150

Che stabilisce norme circa la liquidazione delle pensioni per anzianità di servizio e di quelle privilegiate, spettanti ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei RR. carabinieri. (017U2150)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1918, ad eccezione degli artt. 1 e 2 che hanno vigore il 6 dicembre 1917.
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  21-2-1918 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per la guerra e per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La pensione di riposo, spettante per anzianità di servizio ai sottufficiali e ai militari di truppa dell'arma dei Reali carabinieri, sarà liquidata sulla base dell'assegno complessivo goduto durante l'ultimo anno di servizio effettivo.

Rimane fermo il disposto dell'art. 1 (16) della legge 31 maggio 1913, n. 596.

Per i primi venti anni la pensione è pari alla metà dell'assegno, aumentata di un quinto. Per ciascun anno di servizio oltre il 20°, fino al 25° incluso, la pensione sarà aumentata di un venticinquesimo dell'assegno goduto durante l'ultimo anno di servizio effettivo.