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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 29 aprile 1917, n. 698

Recante provvedimenti per favorire le industrie della pesca e dell'acquicoltura. (017U0698)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/05/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-5-1917 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quelli per i trasporti, per i lavori pubblici, per le finanze, per la marina e per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È data facoltà al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro di concedere sussidi o premi a titolo di concorso nelle spese d'impianto e di esercizio delle imprese che provvedano un'abbondante raccolta di prodotti della pesca, o ne facilitino l'accesso, lo smercio e il mite prezzo nei mercati di consumo.

Il concorso dello Stato sarà specialmente dato per favorire;

a) l'adattamento o trasformazione, con sistemi perfezionati, di navi o barche per l'esercizio della pesca, o per il trasporto dei prodotti di essa alla costa, nonché per l'uso di mezzi meccanici nel salpamento degli strumenti pescherecci e di utili mezzi per la conservazione del pesce;

b) l'esercizio della pesca in zone di acque di più difficile utilizzazione, o più lontane dalla costa o di disagevole accesso, con sistemi razionali;

c) il trasporto, dai luoghi della pesca, del prodotto di essa, e la migliore distribuzione nei mercati di consumo.