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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1916, n. 1596

Col quale vengono apportate modificazioni alla legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante i provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicultura. (016U1596)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/1916
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-12-1916 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quelli del tesoro e delle finanze;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




A decorrere dal 1° gennaio 1917 gli articoli 15 e 16 della legge 2 giugno 1910, n. 277 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 15. - Presso la Cassa dei depositi e prestiti sarà aperto un conto corrente fruttifero al quale il Ministero di agricoltura verserà ogni anno, in due rate, nei mesi di luglio e gennaio, tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale, tranne quelli relativi alle spese di personale.

Allo stesso conto corrente affluiranno:

a) il reddito delle foreste demaniali già dichiarate inalienabili con le leggi 20 giugno 1871, n. 283, 4 marzo 1886, n. 3713, e 28 giugno 1908, n. 376;

b) il reddito delle foreste di cui alla lettera b) dell'art. 10;

c) il reddito di tutte le altre foreste e terreni comunque pervenuti all'Azienda;

d) il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate allo Stato per le contravvenzioni forestali, dedotto il quarto spettante agli agenti scopritori;

e) tutte le altre somme che per qualsiasi titolo siano dovute all'Azienda del Demanio forestale di Stato.

Art. 16. - A costituire le entrate del bilancio dell'Azienda del Demanio forestale concorrono:

a) le dotazioni all'uopo iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero di agricoltura;

b) i redditi e i proventi indicati nell'art. 15;

c) le indennità annue che il Ministero dei lavori pubblici dovrà pagare a norma delle leggi generali e speciali sulle sistemazioni idrauliche-forestali, ai proprietari, nel caso che i relativi terreni vengano acquistati o espropriati dalla azienda;

d) i redditi di eventuali dotazioni o lasciti;

e) qualunque altro introito riguardante la gestione e le finalità dell'azienda, comprese le somme derivanti dalla differenza fra le spese inscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura ai due capitoli riguardanti gli stipendi ed assegni del personale forestale e del personale addetto all'istruzione forestale e le spese effettivamente accertate per tali stipendi ed assegni.