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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 3 settembre 1916, n. 1158

Col quale è modificato il testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646. (016U1158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/1916
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 6 luglio 1922, n. 1157 (in G.U. 25/08/1922, n.200).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-10-1916 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la legge 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e del ministro segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Nell'ultimo capoverso dell'art. 31 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con Regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, è soppresso il periodo seguente. «Ma tale aggiunta di onere non potrà colpire che i mutui il cui interesse sia fissato al tre e mezzo per cento, al quattro o al quattro e mezzo per cento».