stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1975

Relativo alla Commissione ed al Comitato di vigilanza per l'esecuzione delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano. (015U1975)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1916
nascondi
vigente al 29/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  1-3-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 33 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, relativo alla Commissione di vigilanze per l'esecuzione delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano;
Visti i Reali decreti 22 dicembre 1904, n. 707, 28 marzo 1907, n. 199, 6 luglio 1911, n. 815, e 6 giugno 1912, n. 716, per i quali vennero rispettivamente aggregati alla Commissione suddetta un delegato del Ministero delle finanze, l'amministratore generale della Cassa depositi e prestiti, il direttore generale delle bonifiche al Ministero dei lavori pubblici e il direttore generale delle foreste;
Visto l'art. 76 del regolamento 22 gennaio 1911, n. 248, concernente la istituzione, in seno alla Commissione di vigilanza per il bonificamento dell'Agro romano, di un Comitato permanente;
Visto il R. decreto 3 ottobre 1912, n. 1096, pel quale al Comitato predetto veniva aggregato il direttore generale delle foreste;
Visti il decreto Ministeriale 23 luglio 1906, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto successivo (reg. 38, f. 213), e il R. decreto 6 gennaio 1910, n. 13, concernenti le indennità da corrispondersi ai componenti la Commissione di vigilanza e il Comitato permanente in caso di riunione;

Su

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Per ogni giornata di adunanza della Commissione di vigilanza per l'esecuzione delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano o del relativo Comitato permanente è assegnato un gettone di presenza di lire dieci.

In caso di visita ai fondi dell'Agro romano, saranno dovute le indennità di viaggio e di soggiorno, nella misura stabilita dall'art. 10 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, ai componenti che siano funzionari dello Stato. Se non funzionari, verranno loro rimborsate le spese di viaggio e corrisposta una diaria di lire dieci.

Ordiniamo, che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 31 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

Cavasola.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.