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LEGGE 16 dicembre 1914, n. 1362

Sulla cedibilità degli stipendi degli impiegati e delle mercedi degli operai dipendenti dallo Stato. (014U1362)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  25-7-1918 al: 28-2-1921
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Art. 1




La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere prestiti agli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato, che trovinsi nelle condizioni di cui agli articoli 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, ed 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444, nella misura, secondo le norme e con le garanzie stabilite dalle leggi stesse.

Su tali prestiti dovrà essere corrisposto l'interesse mensile a scalare, computato ad un saggio pari a quello ordinario, stabilito annualmente pei prestiti concessi dalla Cassa stessa, aumentato di L.
0,50.

La parte di interessi corrispondente a questo aumento sarà, all'atto della liquidazione del mutuo, versata ai fondi di garanzia istituiti con gli articoli 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444.

Il riscontro della Corte dei conti sarà esercitato sulle contabilità dei pagamenti.